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Il Referendum del 29 Marzo è confermativo: cosa significa?

lentepubblica.it • 20 Febbraio 2020

referendum-29-marzo-confermativoSi torna alle urne, a fine Marzo, per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ecco che cosa significa il fatto che questo sia un referendum confermativo e non abrogativo.


Il Referendum del 29 Marzo è confermativo: cosa significa nello specifico questa dicitura? La votazione lo scopo di approvare o respingere la legge di revisione costituzionale riguardante la riduzione del numero dei parlamentari.

Ricordiamo che il provvedimento non è stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi da parte di un quinto dei membri di uno dei due rami del Parlamento, di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali.

Tale facoltà è stata esercitata da 71 senatori che hanno depositato la richiesta di referendum presso la Corte suprema di cassazione il 10 gennaio 2020.

Il Referendum del 29 Marzo è confermativo

Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana: il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.

Che cosa significa che questa votazione ha il carattere di referendum confermativo?

Si definisce così il referendum che richiede il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore.

Avendo questo carattere specifico, come indicato all’art. 138 della Costituzione, esso non prevede alcun quorum strutturale per la sua validità.

Dunque si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

La differenza con il Referendum abrogativo

Il Referendum abrogativo, invece, ha il compito di abrogare o meno una legge.

In questo caso, l’articolo 75 della Costituzione riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500.000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”, dove per legge si deve intendere

  • una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario,

e per “atto avente valore di legge”

  • un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento)
  • o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare).

In refrendum come questi, a differenza del referendum confermativo c’è il quorum.

Questo ndica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito. Pertanto esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto.

Infine lo stesso articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il quesito

Infine ricordiamo che il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?».

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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